Statuto
Denominazione e Scopo
- È costituita, senza fini di lucro, l'associazione denominata “IBPSA-Italia”.
- IBPSA-Italia è l’affiliata regionale italiana della International Building Performance Simulation Association (www.ibpsa.org), ma opera in totale indipendenza.
- La principale missione di IBPSA-Italia è promuovere e sviluppare la pratica della simulazione degli edifici al fine di migliorare la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli edifici nuovi ed esistenti.
- L’obiettivo di IBPSA-Italia è creare un forum per lo scambio di informazioni e promuovere collaborazioni tra ricercatori, sviluppatori e operatori attivi nell’ambito della simulazione della prestazione degli edifici e delle tematiche correlate, nonché promuovere iniziative di formazione.
- IBPSA-Italia persegue questi obiettivi attraverso l’organizzazione periodica di convegni e conferenze nazionali e di seminari tematici, la realizzazione di un sito web interattivo e l’invio periodico di e-mail.
Territorio geografico e lingua
- Il territorio coperto da IBPSA-Italia è l’Italia.
- IBPSA-Italia gestisce un sito web all’indirizzo www.ibpsa-italy.org quale principale collegamento all’organizzazione affiliata. Il sito è bilingue (italiano e inglese).
Adesione
- Qualsiasi persona che abbia un interesse nel campo della simulazione degli edifici può diventare socio effettivo di IBPSA-Italia.
- Ogni organizzazione con sede in Italia e che operi nel campo della simulazione degli edifici può diventare socio collettivo di IBPSA-Italia. I soci collettivi possono indicare un massimo di tre persone con diritto di partecipare all’Assemblea dei soci.
- Il Consiglio decide sulle richieste di adesione a IBPSA-Italia e ha il diritto di rifiutare l’adesione.
- Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l’approvazione del bilancio.
- I soci sono registrati sul sito web di IBPSA-Italia.
- Tutti i soci hanno l’accesso ad un’area ristretta del sito di IBPSA-Italia, possono partecipare a discussioni generali via mail e ricevono annunci di eventi e attività programmate.
- Tutti i soci collettivi hanno la possibilità di pubblicizzare sul sito di IBPSA-Italia i servizi di simulazione degli edifici da loro offerti, secondo le regole stabilite dal Consiglio.
- I soci possono cancellare la loro partecipazione in qualunque momento. In questo caso i dati del socio vengono rimossi dalle liste di discussione on-line e dalla homepage degli affiliati.
- Il Consiglio può deliberare l’esclusione di un socio nel caso di cause cogenti, ad esempio nel caso in cui il socio violi le regole dell’associazione.
Quota sociale
- I soci effettivi di IBPSA-Italia sono tenuti al pagamento di una quota annuale di adesione stabilita dal Consiglio. I soci collettivi pagano una quota annuale di adesione da tre a cinque volte quella prevista per i soci effettivi.
- All'atto dell'ammissione il nuovo socio effettivo o collettivo deve versare, oltre alla quota di adesione, una quota di iscrizione anch'essa stabilita dal Consiglio.
- Il Consiglio può decidere riduzioni di quota per i soci giovani (es. studenti).
- Tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall’associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte, e non sono rivalutabili.
Aspetti economici
- Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
- quote degli associati, che possono essere richieste: all’atto dell’ammissione; per il rinnovo annuale dell’iscrizione; quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
- entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati;
- altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte quale complemento e supporto dell’attività istituzionale.
- Il patrimonio sociale è costituito:
- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- da lasciti e donazioni diverse;
- dall’eventuale fondo di riserva.
- Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota.
- L’anno sociale e quello finanziario dell’Associazione iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre. L’Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell’esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.
- Entro quattro mesi o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano dalla chiusura dell’esercizio annuale, il Consiglio deve presentare all’Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
- Il rendiconto deve indicare separatamente i dati dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale, anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
- Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:
- il 10% all’eventuale fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere culturale in sintonia con gli scopi dell’Associazione.
- È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto proventi ed utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.
Organi dell’Associazione
- IBPSA-Italia opera come una rete di volontari distribuita su tutto il territorio nazionale.
- Gli organi dell’associazione sono l’ Assemblea dei soci, il Consiglio e il Presidente.
Assemblea dei soci
- L’Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente;
- eleggere gli altri membri del Consiglio;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare il regolamento interno;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
- L’Assemblea dei soci ha luogo una volta all’anno ed è generalmente legata ad un evento rilevante.
- Le proposte per l’ordine del giorno sono da consegnare per iscritto al Consiglio almeno quattro settimane prima della riunione.
- Il Consiglio può convocare un’Assemblea straordinaria dei soci in qualunque momento dandone avviso almeno quattro settimane prima. In questo caso l’ordine del giorno è trasmesso contemporaneamente alla convocazione. Il Consiglio deve convocare un’Assemblea straordinaria dei soci se più del 30% dei soci lo richiede. Generalmente la convocazione è effettuata attraverso il supporto elettronico.
- L’Assemblea dei soci è abilitata a costituire un quorum qualunque sia il numero dei partecipanti o rappresentati.
- Le assemblee sono presiedute dal Presidente, o da altro associato eletto dall’assemblea in sua assenza. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un segretario verbalizzante.
- Il verbale dell’assemblea generale deve essere protocollato. Le minute devono essere firmate dal segretario verbalizzante.
- Ogni socio effettivo ha un voto singolo. Un socio può rappresentare al massimo un altro socio effettivo o non più di un socio collettivo. La rappresentanza deve essere autorizzata mediante una delega scritta.
- Ogni socio collettivo ha diritto a un voto.
- Le delibere dell’Assemblea dei soci sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, vi è un secondo turno di votazione. In caso di ulteriore parità la richiesta viene respinta.
- Le proposte riguardanti modifiche agli articoli dello Statuto o lo scioglimento dell’associazione devono essere consegnata al massimo otto settimane prima di un’Assemblea dei soci e deve essere registrata nell’ordine del giorno.
- Per costituire un quorum per modifiche allo Statuto o per lo scioglimento dell’associazione occorre la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.
Il Consiglio
- Il Consiglio controlla le politiche e le procedure operative di IBPSA-Italia.
- Il Consiglio è composto da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere e fino ad un massimo di cinque membri ordinari.
- I membri del Consiglio dovrebbero possedere comprovata esperienza nel campo della simulazione energetica e ambientale dell’edificio e preferibilmente aver partecipato ad attività promosse da IBPSA.
- Il Consiglio è eletto dai soci per un periodo di tre anni, rinnovabili per non più di due mandati.
- Il Consiglio elegge un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere tra i suoi membri.
- Le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere sono affidate per un periodo di tre anni, con la possibilità di rinnovo per non più di due mandati .
- Il Consiglio si incontra almeno due volte all’anno, se necessario in videoconferenza.
- Il Presidente (o il Vice-Presidente in caso di assenza del Presidente) presiede le riunioni del Consiglio.
- Il Consiglio si impegna a prendere decisioni all’unanimità. Ove questo non sia possibile le decisioni richiederanno la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione del Consiglio.
- È richiesta la presenza di metà dei membri del Consiglio per stabilire un quorum per le votazioni.
- Il Presidente e i membri del Consiglio partecipano attivamente agli incontri per portare a compimento il mandato dell’organizzazione.
Presidente
- Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
- Egli convoca e presiede il Consiglio, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
- Egli conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio.
Scioglimento dell’Associazione
- In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
- In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.
Rinvio alle norme di legge
- Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli art. 36 e segg. del Codice Civile e alle norme di legge vigenti in materia.